1. Al comma 1 dell'articolo 72 del testo unico, le parole: «i sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
2. All'articolo 72 del testo unico, come da ultimo modificato dal comma 1 del
«3-bis. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui all'articolo 71-bis spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci previsti dagli articoli 31-bis, 66 e 70».