Art. 25.
(Indennità per i liberi professionisti in caso di adozioni e affidamenti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 72 del testo unico, le parole: «i sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
      2. All'articolo 72 del testo unico, come da ultimo modificato dal comma 1 del

 

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presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui all'articolo 71-bis spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci previsti dagli articoli 31-bis, 66 e 70».